Paolo Di Giorgio
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 Nuova Ordinanza sui Cani

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Paolo Di Giorgio
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MessaggioTitolo: Nuova Ordinanza sui Cani   Nuova Ordinanza sui Cani Icon_minitimeGio Mar 05, 2009 4:04 am

Citazione :
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

ORDINANZA

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente “ Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente “Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy “, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;

Ritenuto di dover sostituire detta Ordinanza eliminando l’allegato A in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell’ incolumità pubblica;

Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l’uso del collare di tipo elettrico, quale “ congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza”, rientra nella previsione di cui all’ articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544 ter;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante “ Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini”, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27.


Ordina:

Art. 1.

1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.

5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.

6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.


8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.


Art. 2.

1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.

4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.


Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.


Art. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.


Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.


Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.


Art 7

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.



Roma,
p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Francesca Martini
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Fabio

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MessaggioTitolo: Re: Nuova Ordinanza sui Cani   Nuova Ordinanza sui Cani Icon_minitimeGio Mar 05, 2009 11:54 am

Stavo leggendo la nuova ordinanza e mi sembra chiara e giusta su alcuni punti ma su altri....Tutto và a discapito del propietario del cane(giustamente )ma non vedo nulla che vada a favore dei cani!Vista così sembra voler dire"occhio se vi prendete un cane ecco cosa vi può succedere!!!!)e come si pensa a combattere il randaggismo, gli abbandoni,i maltrattamenti se queste povere creature innocenti?Non ho mai sentito di un propietario condannato x aver maltrattato o abbandonato il propio cane!Ma poi una cosa che mi chiedo:il fatto del taglio delle orecchie e coda ,pensavo comprendesse tutti I CANI ma si fà distinzione se di razza o no.E io che pensavo si fosse riusciti a ridare dignità a queste creature e in vece si penalizzano ancora i"sangue puri" perche devono mantenere una immgine!é il principio che è sbagliato (secondo me) no
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Bach&Ringo

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MessaggioTitolo: Re: Nuova Ordinanza sui Cani   Nuova Ordinanza sui Cani Icon_minitimeGio Mar 05, 2009 9:03 pm

Ciao Fabio, leggevo il tuo messaggio e sono perfettamente d'accordo con te, anche se credo che la legge preveda delle pene anche severe per chi abbandona il proprio cane. Il fatto e' che tanti non li registrano al momento in cui li prendono e di conseguenza non e' facile dimostrare che li hanno abbandonati.
Secondo me un sistema potrebbe essere registrare tutti i cani che passano per una struttura pubblica tipo canile, prima ancora di affidarli a qualcuno.
Poi bisognerebbe anche fare in modo che, a chi riporta indietro un cane perche' non riesce a tenerlo, venga tolta la possibilita' di prenderne un altro almeno per un certo periodo.
Per il taglio di coda e orecchie non c'e' niente da dire, e' assolutamente vergognoso che ancora rientrino negli standard di razza cose tipo coda e orecchie mozzate che non vedo cosa hanno a che fare con le caratteristiche naturali del cane
La cosa pero' che mi spaventa di piu' e' il patentino.
L'idea di base e' giusta ma chi sceglie gli istruttori?
E in che modo gli istruttori pensano di riabilitare il cane?????
Molti di noi conoscono i metodi piu' in voga per "educare" il cane e molti di noi hanno dovuto lavorare parecchio perche' con l'uso di quei metodi si erano ritrovati dei cani ingestibili.
Mah che dire, speriamo bene painge
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Fabio

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MessaggioTitolo: Re: Nuova Ordinanza sui Cani   Nuova Ordinanza sui Cani Icon_minitimeVen Mar 06, 2009 11:56 am

Ciao Ross.Per quanto riguarda i canili o meglio ,chi decide di prendere un cane da loro,adesso SEI OBBLIGATO A DENUNCIARE ALLA ANAGRAFE CANINE la presa del cane e inoltre se decidi di prendere una femmina deve essere obblgatoriamente sterilizzata altrimenti non ti affidano l'animale!!Quindi su qualche cosa si vede un possbile impegno x migliorare ma quando si entra nell'argomento CANI DI RAZZA si ricade in basso ancora di più!!Diciamo che è la mania dell'essere umano di apparire,con belle macchine bei vestiti telefonino ultima generazione e xchè no ! con un cane che si vede nelle copertine magari x piacerci senza coda e orecchie rigorosamente anche lui all'ultimo grido!!!!Secondo me si dovrebbe prendere di petto"serimente"i negozi che vendono cuccioli.Che dichiarano eta' non vere,e tengono le creature dentro gabbie di vetro alla vista di cog....ni che li terrorizzano!Ma la domanda vera secondo me è MA A QUANTI INTERESSA VERAMENTE LA VITA DI UN CANE???? no no
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Isabel

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MessaggioTitolo: Re: Nuova Ordinanza sui Cani   Nuova Ordinanza sui Cani Icon_minitimeVen Mar 06, 2009 12:32 pm

Avendo frequentato un paio di canili, mi risulta che i cani escono microchippati e l'adottante fa il passaggio... cmq la gente senza scrupoli trova sempre delle vie d'uscita, p.es. abbandonano il cane facendo finta che sia scappato.... anche perché un cane, soprattutto se grosso, può girare per molti mesi senza che nessuno s'interessi se abbia microchip, gli stessi vigili, se chiamati, non hanno il lettore e se è per questo neanche tutti i canili ce l'hanno.... no no
Per quanto riguarda le sterilizzazioni, gli adottanti di cuccioli purtroppo sono molto carenti e quando arriva il momento molti rimandano... la cosa migliore sarebbe avere i fondi per pagare tutte le sterilizzazioni in modo da prelevare il cane, sterilizzarlo e riportarlo, ma questo è utopia!!
Sulla nuova ordinanza ho delle perplessità sul ruolo dell'ASL e dei veterinari perché ho notato che in Italia la prima non fa assolutamente nulla di utile per i cani, mentre i secondi sono spesso e volentieri "complici" dei proprietari perché soprattutto clienti. Staremo a vedere.... per me dovremmo prendere un patentino tutti quanti prima di avere diritto di adottare un cane. Ma chi lo rilascia? Come sarebbe strutturato l'iter formativo? Question Forse come il Buon cittadino a 4 zampe?
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Marco

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MessaggioTitolo: Re: Nuova Ordinanza sui Cani   Nuova Ordinanza sui Cani Icon_minitimeMar Mar 10, 2009 10:40 pm

...parlando da parte di quelli che le leggi/ordinanze devono farle rispettare...penso ci sia stato un minimo di miglioramento certo è che come in tutte le situazioni la singola persona deve avere il buon senso di saper gestire il proprio cane e saper interpretare a proprio vantaggio tutte questo papiro di parole. Secondo me è stato fatto per dare la possibilità alle forze preposte di intervenire sull'abuso dei nostri patacchi...ad esempio il taglio delle orecchie di solito viene fatto a cani per combattimenti illegali quindi nell'ordinanza viene limitato a quelli di razza però se tu che sei un padrone d'oro e vuoi un cane senza orecchie mai nessuno verrà a dirti qualcosa.......sulle ASL, sui veterinari e su chi rilascia i patentini...IN BOCCA AL LUPO....
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